cartinaNuovo provvedimento del Ministero della Salute. Ridefinite le zone di restrizione. Movimentazioni autorizzate caso per caso.

La Direzione Generale della Sanità Animale ha ritenuto “necessario armonizzare le misure di eradicazione per la Blue tongue a tutto il territorio nazionale ed estendere quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 225/2003 alle aziende che si trovano nel raggio di 20 km dall’azienda sede di focolaio, ossia “area infetta”.

Con il provvedimento del 31 ottobre, vengono anche ridefinite le ulteriori zone di restrizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica ( nuovo Allegato A). Tutti i riferimenti alla definizione di “territorio con infezione in atto” (contenuti negli Allegati B e C del provvedimento DGSAF n. 5662/2014 e s.m.) sono sostituiti dalla definizione “territorio con circolazione virale in atto” che contraddistingue un’area ricadente nel raggio di 20 km da un focolaio confermato.

Movimentazioni autorizzate caso per caso- Nelle more della revisione delle regole relative alla movimentazione da vita di animali sensibili alla Blue Tongue, le movimentazioni di animali di qualsiasi età provenienti da aziende situate in zone di restrizione e non ricadenti nelle condizioni previste nei capitoli 2 e 3 dell’allegato B al provvedimento DGSAF n. 5662/2014, saranno autorizzate caso per caso dal Ministero della Salute sentito il CESME.

Sono fatte salve ulteriori modifiche  sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

pdfNOTA_DGSAF_NUOVO_ALLEGATO_A__28_10_2016.pdf254.06 KB

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