etichetta carniIl Ministero delle Politiche Agricole ha fornito chiarimenti sull’aiuto destinato agli allevamenti che aderiscono ai sistemi di etichettatura facoltativa.
Con una circolare agli organismi pagatori e alle organizzazioni agricole, il Mipaaf ha risposto sul riconoscimento della maggiorazione dell’aiuto/sostegno accoppiato accordata agli allevatori che aderiscono a sistemi di etichettatura facoltativa. Il chiarimento- firmato dal Capo Dipartimento allo Sviluppo Rurale Giuseppe Blasi–  risponde al dubbio, avanzato dal settore dell’allevamento bovino, se debbano essere rispettati i requisiti specifici del relativo disciplinare di etichettatura  “riferiti alla fase di allevamento” o se basti l’adesione ad un sistema di etichettatura riconosciuto dal Mipaaf.

La circolare  fa presente che i requisiti specifici previsti dai disciplinari di etichettatura volontaria adottati dagli allevatori “devono essere rispettati in fase di allevamento ed essere oggetto di controlli specifici da parte di un organismo terzo”.  La nota ministeriale aggiunge anche che la ratio della norma di riferimento, il DM 18 novembre 2014, è di sostenere gli allevatori che danno valore aggiunto alle carni, con informazioni legate alle tecniche di allevamento, alle razze e alle tipologie di alimentazione”.

Il sostegno accoppiato e la maggiorazione per i capi macellati- Il sostegno accoppiato è concesso nei settori del latte, della carne bovina e del settore ovi-caprino e in relazione agli animali “conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004”. In particolare, nel settore della carne bovina,  il sostegno è riconosciuto ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; l’importo unitario e annuale del premio può essere maggiorato per i capi allevati aderenti a  sistemi di qualità sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti e per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Scopo della maggiorazione è di “indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali”.

Il disciplinare di etichettatura facoltativa e la fase di allevamento- Con il  DM 16 gennaio 2015, è entrata in vigore una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria rispetto a quella precedente: non è più previsto l’obbligo di un disciplinare approvato dal MIPAAF ma di una  comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso il Mipaaf. L’obbligo di comunicazione e di deposito è in capo agli operatori/organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto (il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico). Il Mipaaf verifica la rispondenza del disciplinare  alla normativa per “continuare a garantire un sistema sufficientemente trasparente e sicuro, in grado di consentire delle scelte alimentari consapevoli”.

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Chiarimenti sui requisiti specifici previsti dall”articolo 21 del DM 18.11.2014 da rispettare in fase di allevamento, ai fini dell’ottenimento della maggiorazione dell’aiuto accoppiato per la macellazione dei capi bovini.

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