Un bimbo di due anni, Ferdinando Di Rocco, è morto ieri dopo essere stato azzannato da uno o più cani in una contrada di Cepagatti, nel pescarese. A nulla è valso l’arrivo immediato di un elicottero del 118 e la corsa disperata all’ospedale di Chieti.

Al pronto soccorso i sanitari hanno tentato di rianimare il piccolo ma non c’è stato nulla da fare: troppo profonde le ferite sul cranio. I carabinieri hanno avviato le indagini, ma per ora si sa solo che il bambino appartiene a una famiglia rom. I genitori per tutta la notte sono rimasti in ospedale a vegliare la salma del piccolino. La ricostruzione dell’accaduto rimane molto confusa. Non è infatti ancora chiaro se ad aggredire il piccolo sia stato un solo cane o più animali. Nella zona in cui si è consumata la tragedia i branchi di randagi sono numerosi, ma non si esclude che il cane killer possa appartenere a uno degli abitanti del quartiere.

Questo ennesimo dramma riporta d’attualità il tema legato alla cosiddetta «Lista delle razze pericolose»: l’elenco di razze canine redatto come allegato dell’Ordinanza del 12 dicembre 2006, «Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, a firma dell’allora ministro, Livia Turco . validità per un anno dal momento della pubblicazione. Ma esistono davvero delle razze più pericolose di altre? Gli esperti, sul punto, restano divisi. Dal 23 marzo 2009 è stata in vigore una ordinanza, firmata dal sottosegretario alla Salute, Francesca Martini: ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Tale ordinanza, con riferimento a tutti i cani indipendentemente dalla razza, aveva previsto – testualmente – quanto di seguito: «Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) adottare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio in caso di pericolosità per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente». I contenuti dell’ordinanza del 23 marzo 2009 sono stati confermati ed attualmente è in vigore l’ ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani del 6 agosto 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013) .

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