Sarebbe una barlettana di 24 anni la proprietaria del rottweiler (cane di origine tedesca che rientra nella categoria dei molossoidi dal pelo corto) che la sera del 2 maggio sarebbe stato investito durante il grave incidente stradale al km 24+300 della S.S. 170 Barletta-Andria. Il povero animale è rimasto esanime ed abbandonato dalla sera del 2 maggio fino alla mattinata del 12 maggio, giorno in cui è stato rimosso dopo una serie di accertamenti precedentemente fatti dalla ASL BAT Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario di Barletta.

Dalla documentazione agli atti sembrerebbe che un parente della ragazza abbia denunciato la scomparsa del molossoide. La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall’art. 2052 cod. civ., che così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito… ” . In questi casi sussiste il rischio che si proceda nei confronti dei proprietari o custodi anche penalmente oltre che civilmente, infatti se il cane attraversa la strada e causa un incidente, con conseguenti danni o lesioni per chi guidava in strada, il padrone risponde del reato di lesioni colpose (Cass., I sez. pen., n. 34070 del 14.09. 2011), oltre all’applicazione del disposto di cui dell’Art. 672 C.P. Omessa custodia e mal governo di animali: “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito…” . Insomma tempi duri per i proprietari dei cani che risponderebbero penalmente degli incidenti stradali provocati dai loro quattrozampe fuggiti alla sorveglianza e finiti in mezzo alla strada. Lo sottolinea la Cassazione – sentenza 41021 – avvertendo che il principio vale anche per i padroni dei cani di piccola taglia non compresi nell’elenco dei cani pericolosi che devono essere sottoposti a rigide misure di cautela.

Differente la responsabilità qualora l’animale fosse stato un randagio o comunque senza il microchip di identificazione. La Regione Puglia ha una propria legge regionale che regola la materia in modo specifico. In particolare, secondo quando previsto da tale normativa speciale (Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12, successivamente modificata con Legge regionale n. 4/2010 e n. 26/06) spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi. Pertanto, secondo una recentissima sentenza (G.d.P. Taranto sent. n. 4095 del 28.12.2015), laddove in materia di prevenzione del randagismo esista una norma regionale che attribuisca all’ASL territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere dei risarcimenti per i morsi e i conseguenti danni da cani randagi, la sola stessa ASL e non anche il Comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. Difatti, poiché, tale struttura costituisce un’articolazione periferica del servizio sanitario nazionale, posta alle dipendenze del governo locale, essa è tenuta a collaborare con quest’ultimo. Quanto al Comune, quest’ultimo deve definire le linee di indirizzo dell’attività generale delle Azienda Sanitaria Locale e controllare periodicamente l’andamento generale dei compiti assegnati alle ASL. Il Sindaco, difatti, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento, da parte dell’ASL, delle funzioni sanitarie di prevenzione, alle quali la stessa è obbligata, per la tutela della salute dei cittadini.

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