Martedì, 01 Dicembre 2015 14:47

leggisentenzeL’IZS di Teramo è stato condannato in appello, dopo la denuncia presentata da un dipendente veterinario. Risarcito anche il danno per mobbing.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza del 19 novembre scorso, ha confermato la decisione dei giudici teramani. A giugno del 2014, il Tribunale di Teramo condannava l’IZS di Teramo a risarcire, per 12 mila euro, un dipendente veterinario “mobbizzato”. E non solo. La Corte ha confermato  l’illeggittimità di cinque procedimenti disciplinari avviati dall’Istituto a carico della vittima e annullato anche i provvedimenti conseguenti ovvero la sospensione dal servizio e dalle retribuzioni. Per effetto del rigetto d’appello, i giudici aquilani hanno anche condannato l’Istituto alla rivalutazione giuridica dei periodi di sospensione e al pagamento delle relative differenze di retribuzione, calcolate dal tribunale di Teramo, più di un anno fa, in circa 68mila euro a favore del dirigente veterinario ricorrente.  Questi, assunto nel 2007, veniva inquadrato come tecnico laureato di laboratorio avendo svolto tuttavia mansioni di medico veterinario, in particolare di dirigente medico.

Rivalutazione giuridica del servizio prestato quale Medico Veterinario– Il Tribunale di Teramo prima e la Corte d’Appello poi, hanno sostenuto come “non fondato” il motivo d’appello addotto dall’Istituto secondo cui il possesso del titolo di laurea in medicina veterinaria era da considerarsi “del tutto ininfluente”. Il dipendente, argomentava l’Istituto, “era stato assunto, tramite concorso, con il profilo di tecnico laureato addetto ai laboratori con decorrenza 1 agosto 2007 trovando tale inquadramento la sua disciplina nel contratto collettivo del comparto sanità del 7 aprile 2009, allegato 1, da cui si rileva che il tecnico sanitario di laboratorio può svolgere le stesse mansioni che (il dipendente ricorrente) afferma di di aver svolto, atteso che si tratta di mansioni che lo pongono comunque a contatto von gli animali, sia pure con fini e responsabilità diversi rispetto a quelli del Medico Veterinario”. Secondo l’Istituto appellante, “l’essere stato adibito al canile gestito dall’IZS, l’aver aggiornato il registro di carico e scarico di medicinali, l’aver frequentato il dottorato di ricerca in “clinica e terapia d’urgenza veterinaria”, l’essersi occupato di randagismo canino e felino della provincia di Teramo, non sta a significare che il ricorrente abbia svolto mansioni di dirigente medico veterinario”.

Di parere diverso la Corte Aquilana secondo la quale, il dipendente ricorrente “ha svolto le funzioni tipiche del Medico Veterinario essendogli stata richiesta la sterilizzazione degli animali, gli interventi nel canile di cui sopra per la cura e la somministrazione di terapie, la responsabilità del registro dei medicinali, la somministrazione delle terapie, la responsabilità del registro dei medicinali, la frequentazione di un corso di specializzazione medica; in più nessuna modifica si è verificata tra la situazione antecedente al concorso e quella successiva in termini di mansioni espletate e di modalità di espletamento.
E ancora, la Corte aggiunge: “Lo svolgimento di funzioni di medico veterinario comportano, in base al contratto collettivo applicabile, se non il riconoscimento della qualifica dirigenziale, vertendosi nell’ambito del pubblico impiego, almeno il trattamento economico corrispondente”.

Carenze di specificazione nei provvedimenti disciplinari- La Corte d’Appello concorda con il giudice di Teramo a proposito di “carenze” nei cinque procedimenti disciplinari che hanno colpito il veterinario ricorrente. Il comportamento viene contestato “in astratto” e “tardivamente” oltre che in violazione del principio ne bis in idem, ovvero del divieto di ripetere la sanzione nei confronti dello stesso soggetto già sanzionato una prima volta per lo stesso motivo. Per la Corte la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è parsa, come al giudice di Teramo, “sproporzionata”. Fra i comportamenti che l’Istituto sanzionava figura il rifiuto da parte del dipendente veterinario di sterilizzare un cane adottato da una associazione protezionista, in quanto la sterilizzazione di randagi compete alle asl (oltre alla carenza di strumentazione necessaria) come disposto dalla Legge Regionale dell’Abruzzo n. 8/2008. Altra ragione per sanzionare il dipendente, la circostanza di aver documentato con fotografie la presenza di eternit in una parte della tettoia “anzichè attendere ai propri doveri d’ufficio”.

Situazione mobbizzante- “La sentenza merita conferma anche per quanto riguarda la situazione mobbizzante riconosciuta dal primo giudice con riferimento alla pretestuosità delle sanzioni e alla loro reiterazione nel tempo”. Il giudice ha considerato “la pretestuosità come categoria distinta dalla illegittimità, rilevando come la medesima fosse indice di un comportamento persecutorio da parte del datore di lavoro, concorrendo pertanto tutti gli elementi per la configurabilità del mobbing, vale a dire di una serie di comportamenti di carattere persecutorio, posti in essere con intento vessatorio”. “Altamente probabilistico” ( e non “mera possibilità”), infine, il nesso causale fra le condotte poste in essere e il pregiudizio psico-fisico subito, attestato dal consulente psichiatrico (CTU).

All’appellante IZS anche l’onere delle spese stabilite dalla Corte d’Appello.

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