Giovedì, 05 Novembre 2015 17:07

CANEGATTOCome gli abiti e gli oggetti di culto sono “cose assolutamente impignorabili”. Il Senato ha approvato la modifica del codice di procedura civile.
Nella seduta di ieri l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il “collegato ambientale” che- fra le altre disposizioni-  modifica il codice di procedura civile rendendo impignorabili gli animali “di affezione o da compagnia”. L’articolo 77 (Modifica all‘articolo 514 del codice di procedura civile) del disegno di legge approvato formalizza una tutela che- come già accaduto con la riforma del condominio -non può contare su una definizione univoca. Come stigmatizza Cesare Maffi sull’edizione odierna di Italia Oggi la legislazione nazionale non può contare su una definizione giuridicamente certa; dopo quelle contenute nell’Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003 (“senza fini produttivi od alimentari”) e nella Legge 201/2010 (“per diletto”), arriva quella del Codice di procedura Civile che introduce una terza presenza normativa: l’animale d’affezione o da compagnia. In realtà l’ordinamento nazionale (senza voler considerare le varietà regionali) contempla anche gli animali “domestici” (Riforma del Condominio) e gli animali legalmente detenuti “per compagnia o per pratica sportiva” (Agenzia Delle Entrate).

La norma approvata – 1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Gli “animali d’affezione o da compagnia” vanno ad aggiungersi alle cose “assolutamente impignorabili” (oggetti di culto, abiti, attrezzature indispensabili per l’esercizio della professione) sui quali non possono rivalersi i creditori e che non potranno essere rivenduti in asta giudiziaria. Tutte circostanze che nella prassi non si sono verificate secondo quanto ha sempre sostenuto l’Agenzia delle Entrate.

Il testo licenziato dal Senato dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei Deputati.

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