Giovedì, 10 Settembre 2015 08:16

mediciIndicazioni omogenee sulle procedure concorsuali e sui requisiti d’acceso. Il documento è stato inviato ai Presidenti e agli Assessori alla sanità delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”. L’approvazione è del 31 luglio; il documento è stato ufficialmente pubblicato ieri da regioni.it

Le linee guida forniscono canoni interpretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN in relazione ad alcune disposizioni del decreto che potrebbero prestarsi a letture non univoche e ad applicazioni disomogenee, con particolare riguardo alle procedure concorsuali riservate e ai limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali.

Requisiti di accesso ai concorsi –  Considerato che la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanità e quello appartenente all’area della dirigenza medica e sanitaria, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli resi presso enti di diverso comparto, né sono configurabili stabilizzazioni di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
– Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che l’anzianità di servizio utile ai fini della partecipazione alle selezioni riservate deve essere maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. Pertanto non costituisce titolo di accesso alle selezioni il rapporto di lavoro maturato con contratto di lavoro diverso dalla dipendenza, né il servizio, ancorchè prestato con rapporto di lavoro subordinato, maturato in regioni diverse da quella ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.
– I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono partecipare a tutte le selezioni indette dagli enti del SSN della Regione di riferimento.
– L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione, atteso che la stabilizzazione, in quanto procedura eccezionale alternativa al pubblico concorso, presuppone necessariamente il possesso di un’esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di inquadramento. Per quanto riguarda le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella messa a selezione.
– Il DPCM non comprende tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi. Conseguentemente sono ammissibili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dal DPCM anche se non in servizio presso enti del servizio sanitario regionale alla data di indizione del bando o in altra data.
– L‘anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time va valutata per intero.

Interpretazione ‘letterale’- Per il personale “in possesso dei requisiti di accesso”  si fa riferimento alle previsioni dell’ articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007. Dato il carattere eccezionale delle procedure di stabilizzazione tale rinvio deve essere interpretato letteralmente. Ne consegue che non è consentito alle amministrazioni interessate ammettere alle selezioni personale in possesso di requisiti diversi ancorchè fossero previsti dalla disciplina in materia di stabilizzazioni eventualmente approvata dalla Regioni in attuazione delle predette disposizioni legislative statali, che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 565, lett. c) della L. 296/2006, non più richiamato dal DPCM, né dal D.L. 101/2013, costituivano solo dei principi di riferimento.

Stabilizzazione–  Le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007 non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quanto le leggi citate consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è pertanto solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni. La relazione illustrativa al DPCM ha chiarito che le procedure di stabilizzazione riservate si applicano anche nei confronti del personale che era in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007, ma “che al tempo non era stato stabilizzato nell’ambito delle relative procedure”.
Ne consegue che le procedure di stabilizzazione devono essere avviate dalle aziende del SSN sia nei confronti del personale che aveva ritenuto di non partecipare alle selezioni riservate previste dalle norme anzidette, sia di quello che, pur partecipandovi, non aveva conseguito l’idoneità. Tale personale deve comunque aver maturato l’anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso enti del SSN ubicati nella regione ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali- L’articolo in esame dispone che le procedure concorsuali “sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno , nel limite massimo complessivo del 50%, ….OMISSIS”. Il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni non è riferito alla singola procedura concorsuale ma all’intero ambito di tali stabilizzazioni. Il rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni costituisce attuazione del principio della garanzia di adeguato accesso dall’esterno, in alternativa alle altre misure disposte dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art.35 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, che pertanto non trovano applicazione.
Le regioni soggette ai piani di rientro quantificheranno il predetto limite in rapporto alle risorse finanziarie assunzionali previste dai medesimi piani di rientro.

 Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com