Ho un pitone in casa, ma il condominio ha protestato chiedendomi di disfarmene. Io ritengo che a casa mia posso fare quello che voglio. Premesso che il rettile è chiuso in un box e non può uscire. Chi ha ragione?

Come noto, la riforma del condominio vieta al regolamento di contenere norme che possano impedire, ai singoli condomini, di detenere animali nei propri appartamenti. Secondo le interpretazioni prevalenti, solo un regolamento approvato all’unanimità può mantenere in vita il divieto di animali. Ma come ci si regola con gli animali pericolosi o animali selvatici?

La normativa vieta la detenzione degli esemplari di mammiferi e rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo, o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo. L’elenco degli animali pericolosi è contenuto nell’allegato al decreto del ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 e comprende circa 10 ordini e 54 famiglie della classe dei mammiferi. Ad esempio vi rientrano il pitone reticolato, anaconda, cobra, mamba, serpente corallo, vipera, serpente a sonagli.

Chi contravviene al divieto incorre nell’arresto da 3 mesi a 1 anno o nell’ammenda da 7.747 a 103.291 euro. Vi è la possibilità di ottenere autorizzazione prefettizia alla detenzione di questi animali, purché in possesso di idonee strutture di custodia.

In Italia, l’acquisto di un animale esotico deve essere sempre accompagnato da documenti particolari di “identità” che permettono di dimostrare l’origine legale. La detenzione di animali esotici è poi soggetta ad autorizzazione da parte del Comune. I possessori di animali esotici sono tenuti a inoltrare la domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco tramite il Servizio veterinario della Asl competente per territorio, corredata dai documenti atti a consentire l’esatta identificazione degli animali e dimostrarne la legittima provenienza (ad esempio denuncia di nascita in cattività) e, per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni Cites.

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com