Alimenti cani e gatti, niente IVA agevolata per il cibo degli animali da compagnia.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10% alla vendita di prodotti alimentari per cani e gatti.

Le delucidazioni richieste dal contribuente interessano la vendita di due prodotti che la società dichiara di commercializzare come “prodotti parafarmaceutici per la salute e il benessere degli animali d’affezione (cani e gatti)”.

Questi cibi, classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”, integrano l’alimentazione del cane e del gatto garantendo all’animale una dieta completa.

Ora, la società istante ha chiesto alle Entrate di poter applicare l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento a tali prodotti attualmente in commercio con l’applicazione dell’IVA ordinaria del 22%.

Nello specifico la società istante ritiene che i prodotti in questione possano essere ricompresi tra quelli la cui vendita è soggetta ad IVA agevolata al 10 per cento facendo riferimento al n. 112) Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi, della Tabella A, Parte III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

Più in particolare, ritiene che tutti i prodotti descritti siano classificabili come “integratori per mangimi” data la loro funzione di integrare l’alimentazione degli animali da compagnia essendo composti da additivi per la nutrizione degli stessi (n. 113 della tabella sopracitata).

Aliquota IVA alimenti cani e gatti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018 chiarisce qual è l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di alimenti per cani e gatti.

Nella risoluzione che di seguito si allega è specificato che in questi casi non si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% e che, al contrario, bisognerà seguire le regole previste dal D.P.R. n. 633/1972.

Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018
La risoluzione n.60/E del 7 agosto 2018 dove l’Agenzia delle Entrate dà chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alla vendita di cibi per cani e gatti.

Alimenti cani e gatti: niente IVA agevolata, aliquota ordinaria del 22%

L’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, confermando dunque l’applicabilità dell’aliquota IVA ordinaria ai due prodotti commercializzati dalla società istante.

A tal riguardo l’Agenzia precisa che, considerando che il trattamento IVA da riservare a un qualsiasi bene, compresi dunque i suddetti prodotti, è strettamente collegato alla classificazione doganale degli stessi in uno dei Capitoli della TARIC.

In questo caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha classificato i due prodotti alimentari nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali”, alla voce 2309: “Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali” ed in particolare alla sottovoce 230910 quali “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”.

La formale classificazione doganale nella sottovoce 230910 non consente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, poiché sulla base della descrizione contenuta nel punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle “preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali”, i prodotti classificati nella suddetta sottovoce risultano espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

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