Giovedì, 03 Dicembre 2015 14:27

cassazione2Anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni si applica lo Statuto dei Lavoratori. Ma la Cassazione non cita il Jobs Act. La Cassazione si è recentemente pronunciata su una sentenza della Corte d’Appello di Palermo riguardante il licenziamento disciplinare di un dipendente del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Agrigento, ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza della Regione Sicilia. Il licenziamento era stato giudicato illegittimo prima dal Tribunale di Agrigento e poi anche dai Giudici in Appello per violazione delle norme sul pubblico impiego, in particolare per violazione della forma e della procedura con la quale deve essere istruito il provvedimento (individuazione dell’addebito, comunicazione e contradditorio con il dipendente).

Il Consorzio ha quindi cercato soddisfazione presso la Cassazione (Sezione Lavoro) a sostegno del provvedimento comminato al dipendente. Ma inutilmente, perchè la  Suprema Corte ne ha ribadito la nullità, sostenendo – con indubbio effetto eclatante- l’applicabilità anche al pubblico impiego del “nuovo articolo 18″ dello Statuto dei Lavoratori”: “In caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative, quali l’articolo 55 bis, comma 4, del decreto legislativo 165/01,(forma del procedimento disciplinare secondo l’ordinamento del lavoro dei dipendenti pubblici, ndr) si applica la tutela reintegratoria (riassunzione) di cui all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012, (Riforma Fornero, ndr) trattandosi di nullità prevista dalla legge”. (Cassazione sentenza 24157, sezione Lavoro, del 26-11-2015)

La sentenza si sta prestando ad interpretazioni difformi, sia dentro il Governo che fra i giuslavoristi. L’equivoco nasce probabilmente dall’espressione “nuovo articolo 18”,  che nella sentenza della Suprema Corte non è però quello innovato nel 2015 dal Jobs Act (il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 non è citato tra le fonti giuridiche), bensì quello riformato dalla Legge Fornero nel 2012.
La differenza – colta peraltro dai giudici di Cassazione- è che l’articolo 18 della Riforma Fornero prevede, in caso di licenziamento nullo, il reintegro del posto di lavoro, mentre l’articolo 18 riformato dal Jobs Act prevede solo una indennità a favore del dipendente e il giudice dichiara comunque estinto il rapporto di lavoro. Scrivono infatti i Giudici “la tutela meramente indennitaria è prevista in ipotesi differenti da quelle verificatesi nel caso in oggetto”.

Le reazioni del Governo–  Per il Sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, “la Cassazione conferma che la riforma del Jobs Act sull’articolo 18 si applica anche al pubblico impiego”. Al contrario il Ministro della Funzione pubblica Marianna Madia ha dichiarato, riferendosi al Jobs Act che «per il pubblico impiego l’articolo 18 non vale» e anche il titolare del Lavoro Giuliano Poletti ha chiarito che «il Jobs act è nato per i lavoratori del settore privato. Il pubblico avrà una sua regolazione dentro la legge di riforma della pubblica amministrazione».
Il giuslavorista  Michele Tiraboschi, fra gli estensori della Legge Biagi, ha ribadito: “Nessuna analogia con il Jobs Act». Tiraboschi ha anche fatto notare che il Jobs Act si applica per i nuovi assunti dal 7 marzo di quest’anno, il che spiega la ragione per cui la Cassazione non lo cita. Ma è indubbio che le reazioni della sentenza rendono auspicabili interventi chiarificatori, normativi o su base interpretativa autentica del campo di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori post Jobs Act.

pdfLA_SENTENZA_DELLA_CASSAZIONE_SEZIONE_LAVORO.pdf268.07 KB

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