STETOSul nuovo ACN 2015 della specialistica ambulatoriale, la Fnovi ha pubbicato il parere di esperti in diritto del lavoro.

Sollecitata da alcuni Medici Veterinari che lamentavano condizioni discriminanti e peggiorative rispetto al precedente ACN, la Fnovi ha commissionato e pubbicato un parere legale. L’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto lo scorso 30 luglio 2015 ha modificato il quadro giuridico esistente, “introducendo disuguaglianze, discriminazioni e disparità di trattamento – scrive la Fnovi- per quanto riguarda l’inquadramento dei medici veterinari, con la loro esclusione da alcuni istituti contrattuali economici”.

Il parere è stato prodotto dal Prof. Avv. Luigi Fiorillo, Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia della “Federico II”di Napoli e dall’Avv. Anna Buttafoco ed è disposizione dei sanitari e dei legali interessati ad approfondire o dirimere la questione. Nel renderlo pubblico e a disposizione di tutte le parti coinvolte, la Fnovi confida che il documento “possa essere di sostegno per le iniziative che i sanitari attiveranno autonomamente”.
Possibili violazioni di norme imperative– Fermo restando la possibilità di accertarne altre – all’esito dell’esame delle singole posizioni- il parere individua i punti deboli del nuovo ACN. Nel parere rilasciato si prospetta la violazione dell’art. 36 della Costituzione che stabilisce il principio secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e quotità del suo lavoro e la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”: principio disatteso nell’Accordo laddove prevede l’esclusione dei medici veterinari dalla possibilità di corresponsione delle indennità connesse all’attività esterna di fatto impossibile da evitare stante le peculiarità delle competenze e mansioni proprie dei medici veterinari che potrebbe incorrere nel “rischio di interrompere un pubblico servizio”.

Ipotizzabile inoltre un “ingiustificato arricchimento della Pubblica Amministrazione”, che “dal disconoscimento ai medici veterinari di alcuni specifici emolumenti), consegue il vantaggio di beneficiare dell’attività lavorativa resa dai medici veterinari, di fatto, con le stesse modalità osservate precedentemente alla sottoscrizione dell’ACN in discussione, senza dover sopportare i relativi oneri economici (art. 20141 c.c.)”.

“Tale circostanza – è scritto nel parere- consente di sostenere il diritto del medico veterinario al riconoscimento di un indennizzo a fronte dei “disagi” sopportati (attività di lavoro espletata fuori sede, oltre l’ordinario orario di lavoro, con mezzi e a spese proprie), indennizzo che costituisce, quindi, un rimedio ad una situazione di iniquità”.

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