Se si fa un incidente a causa di un cane randagio, sarà il Comune a risarcire se si dimostra che non ha rispettato le norme per la prevenzione del randagismo.

Le amministrazioni comunali, per legge, hanno il dovere di prevenire il fenomeno del randagismo con la costruzione di cosiddetti rifugi municipali per cani [1], gestiti da associazioni no-profit che si dedicano a raccogliere animali smarriti o abbandonati ma anche quelli che, per una serie di ragioni, non possono più essere tenuti dai precedenti padroni. Eppure, i cani randagi non mancano in giro per paesi e città e, spesso, causano numerosi inconvenienti: che cosa fare se, a causa di un cane randagio che attraversa la strada, una persona alla guida fa incidente e si fa male? Di chi è la responsabilità? Detto altrimenti, in caso di incidente a causa di un cane randagio, chi risarcisce? A rispondere a queste domande è il Tribunale di Siracusa in una recente sentenza [2]: colui che intende ottenere il risarcimento deve provare che il Comune non abbia esercitato il potere di controllo e vigilanza sul territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dei cani randagi, non rispettando – in tal modo – quanto previsto dalla legge.

La vicenda

Un uomo, alla guida della sua auto, per evitare alcuni cani randagi che improvvisamente attraversavano la strada, perdeva il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muretto e riportando dei danni. Chiedeva che il Comune lo risarcisse.

Quest’ultimo, però, sosteneva di aver adempiuto agli obblighi di prevenzione stipulando con un’associazione una convenzione per il mantenimento, la cura e l’accalappiamento dei cani catturati.

Cani randagi: chi è responsabile?

Quando a causare un danno è un cane randagio – ad esempio, per un incidente come nella sentenza o per un morso – la responsabilità ricade sia sul Comune che sulla Asl. Per legge, infatti, le Regioni hanno il compito di stendere un vero e proprio programma di prevenzione del randagismo, disciplinando l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le Asl, cioè un registro dei cani identificati con microchip. In pratica, è una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire in rete i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino. In particolare, il Comune deve segnalare alla Asl la presenza dell’animale e predisporre insieme alla Asl stessa un intervento mirato di cattura.

Cani randagi: chi è responsabile in caso di sinistro?

Se, a causa di un cane randagio, una persona resta vittima di un incidente, a risponderne sarà sia la Asl sia il Comune che non hanno svolto le funzioni a ciascuno di essa affidate in materia di randagismo. La persona danneggiata, però, deve provare non soltanto che il cane in cui si è accidentalmente imbattuta fosse effettivamente randagio per non appartenere a nessuno, ma anche le circostanze in cui l’incidente si è verificato (ad esempio, fotografando il luogo del sinistro, l’animale – se ancora presente sulla strada -, l’auto e gli eventuali danni), il danno effettivamente subito (si potrà usare, a tal fine, la prova per testimoni e i certificati medici che dimostrano il suo ricovero presso il pronto soccorso a seguito del sinistro, le fatture dell’officina che ha riparato l’auto, ecc…) e il nesso di causa-effetto tra questi due elementi (escludendo che l’incidente si sia verificato per altri motivi, come una distrazione dell’automobilista o un colpo di sonno). In pratica, in un caso del genere, la vittima del sinistro deve dimostrare che il Comune abbia effettivamente omesso di esercitare il potere di controllo e vigilanza sul territorio

finalizzato alla repressione del fenomeno del randagismo. Ad esempio, si può provare che in paese non è stato istituito nessun rifugio per cani.

Il tutto va inviato al Comune, allegando una richiesta di risarcimento che contenga una descrizione del sinistro: data, orario, luogo, indicazione dei mezzi coinvolti, numero patente, targa del mezzo, ricostruzione della dinamica, generalità di eventuali testimoni, giorni di prognosi riconosciuti al pronto soccorso. A questo punto, l’unico modo che ha il Comune per non pagare è dimostrare che l’incidente è avvenuto per caso fortuito: in pratica, dovrò provare che la presenza dell’animale sulla carreggiata è dovuta a un fatto imprevedibile e inevitabile, ad esempio un’improvvisa rottura della recinzione del canile. Oppure, l’eccesso di velocità dell’automobilista.

Cani randagi: che fare quando di trovano in strada?

  • Valutare la situazione

Se si vede un cane per strada, per prima cosa occorre valutare bene la situazione: se l’animale si trova in pericolo o rappresenta un pericolo, meglio chiamare le forze dell’ordine (vigili, polizia, carabinieri, a seconda di dove ci si trova), effettuando la denuncia di ritrovamento. Se, invece, l’animale è tranquillo o è ferito è bene correre dal veterinario, senza dargli né cibo né acqua né farmaci. Per evitare di peggiorare eventuali traumi o fratture conviene appoggiarlo su qualcosa di rigido a mo’ di barella.

  • Avvicinarsi con calma

Meglio non dare all’animale l’impressione di aggredirlo: potrebbe spaventarsi, scappare o diventare aggressivo. Se appare molto impaurito, se ha il pelo irto o inizia a ringhiare, la cosa migliore è chiamare gli esperti del canile, della Asl o una delle tante associazioni di tutela degli animali presenti in tutta Italia. Una volta che l’avranno recuperato, il cane sarà portato nel canile e rimarrà in osservazione per circa 10 giorni. Dopo, se non verrà trovato il legittimo proprietario, sarà disponibile per l’adozione.

  • Controllare che non abbia il tatuaggio

Guarda nell’interno coscia o all’interno del padiglione auricolare. Se non è visibile alcun tatuaggio, è bene vedere se ha un qualsiasi altro segno che aiuti a capire la sua provenienza, come la classica medaglietta.

  • Se si trovano i proprietari…

Se si riesce a rintracciare i proprietari, occorre assicurarsi che siano proprio loro e accertarsi che il cane non sia oggetto di maltrattamenti. Conviene richiedere anche l’esibizione del libretto sanitario (rilasciato ad ogni animale in occasione della prima vaccinazione regolarmente effettuata da un veterinario accreditato).

note

[1] L. n. 281 del 14.08.1991.

[2] Trib. Siracusa sent. n. 693 del 19.04.2017.

 

Fonte della sentenza: lesentenze.it

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